Sez. 4, Sentenza n. 8051 del 06/04/1990 Ud. (dep. 01/06/1990) Rv. 184541 - 01
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN AUTORIZZAZIONI AMMINISTRATIVE - IN CERTIFICATI - IN GENERE - COMMESSA DA PUBBLICO UFFICIALE - COMMESSA DAL PRIVATO - RICETTA DI MEDICO CONVENZIONATO CON IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - NATURA COMPLESSA - CERTIFICATO ED AUTORIZZAZIONE - CONTRAFFAZIONE DA PARTE DI PRIVATO - REATO CONFIGURABILE - INDICAZIONE.*
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN AUTORIZZAZIONI AMMINISTRATIVE - IN CERTIFICATI - IN GENERE - COMMESSA DA PUBBLICO UFFICIALE - COMMESSA DAL PRIVATO - RICETTA DI MEDICO CONVENZIONATO CON IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - NATURA COMPLESSA - CERTIFICATO ED AUTORIZZAZIONE - CONTRAFFAZIONE DA PARTE DI PRIVATO - REATO CONFIGURABILE - INDICAZIONE.*
Le ricette con cui un medico convenzionato con il servizio sanitario nazionale prescrive un farmaco all'assistito non sono Atti pubblici, ma hanno natura di certificato per la parte ricognitiva del diritto dell'assistito all'erogazione dei medicinali e natura di autorizzazione amministrativa in quanto consentono all'assistito stesso l'Esercizio del diritto di fruire del servizio farmaceutico (fattispecie di contraffazione di ricetta commessa da privato e ritenuta dalla Cassazione costituire il reato di falsità materiale di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen.). (V mass n 178630; (V mass n 177557, ed ivi citate; (V mass n 127112; (Conf mass n 178541; (Conf mass n 176269).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 477, Cod. Pen. art. 482
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)