Sez. 3, Sentenza n. 4803 del 13/04/2000 (Rv. 535672 - 01)
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - DISPOSIZIONI PROCESSUALI - CONTROVERSIE RELATIVE ALLA DETERMINAZIONE, ALL'AGGIORNAMENTO ED ALL'ADEGUAMENTO DEL CANONE - TENTATIVO OBBLIGATORIO DI CONCILIAZIONE - IMPROCEDIBILITÀ | Omesso esperimento del tentativo di conciliazione - Sopravvenuta abrogazione della norma prevedente la condizione di procedibilità - Effetti - Procedibilità della domanda - Esclusione.
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - DISPOSIZIONI PROCESSUALI - CONTROVERSIE RELATIVE ALLA DETERMINAZIONE, ALL'AGGIORNAMENTO ED ALL'ADEGUAMENTO DEL CANONE - TENTATIVO OBBLIGATORIO DI CONCILIAZIONE - IMPROCEDIBILITÀ
Atteso il principio per cui gli atti processuali sono regolati dalla legge vigente nel momento del loro compimento, la sopravvenuta abrogazione per effetto dell'art. 89 della legge 26 novembre 1990, n. 353 degli artt. 43 e 45 della legge 27 luglio 1978, n. 392, che prevedevano una condizione di procedibilità della domanda, non fa si che quest'ultima diventi procedibile, anche se proposta in assenza di quella condizione, ma nella vigenza delle norme poi abrogate. La successiva abrogazione, infatti, non retroagisce, nel senso che la procedibilità della domanda va sempre apprezzata alla stregua delle disposizioni allora vigenti
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 393 art. 43, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 44 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 45 CORTE COST., Legge 26/11/1990 num. 353 art. 89, Decreto Legge 07/10/1994 num. 571, Legge 06/12/1994 num. 673
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)