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Sez. 3, Sentenza n. 2527 del 07/02/2006 (Rv. 586745 - 01)

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - DISPOSIZIONI PROCESSUALI - CONTROVERSIE RELATIVE ALLA DETERMINAZIONE, ALL'AGGIORNAMENTO ED ALL'ADEGUAMENTO DEL CANONE - TENTATIVO OBBLIGATORIO DI CONCILIAZIONE - IMPROCEDIBILITÀ | Omesso esperimento del tentativo di conciliazione - Sopravvenuta abrogazione della norma prevedente la condizione di procedibilità - Effetti - Procedibilità della domanda - Esclusione - Ambito oggettivo di applicabilità della condizione di procedibilità - Individuazione.
Stato
decisa il 2006-02-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/586745-01

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - DISPOSIZIONI PROCESSUALI - CONTROVERSIE RELATIVE ALLA DETERMINAZIONE, ALL'AGGIORNAMENTO ED ALL'ADEGUAMENTO DEL CANONE - TENTATIVO OBBLIGATORIO DI CONCILIAZIONE - IMPROCEDIBILITÀ

La sopravvenuta abrogazione delle disposizioni di cui agli artt. 43 e 44 della legge n. 392 del 1978, per effetto dell'art. 89 della legge 26 novembre 1990, n. 353, non ha esplicato efficacia retroattiva, poiché gli atti processuali sono regolati dalla legge vigente al momento del loro compimento, onde la procedibilità della domanda deve essere apprezzata alla stregua delle disposizioni allora vigenti. Il preventivo tentativo obbligatorio di conciliazione, configurato come condizione di procedibilità della domanda ai sensi delle suddette disposizioni della legge n. 392 del 1978, era prescritto solo per le controversie relative all'aggiornamento e all'adeguamento del canone e non anche per quelle relative alla risoluzione del contratto locativo, nelle quali la determinazione del canone era richiesta solo in via incidentale ed accessoria.

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 43 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 44 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 45 CORTE COST., Legge 26/11/1990 num. 353 art. 89, Legge 06/12/1994 num. 673, Decreto Legge 07/10/1994 num. 571

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)