Sez. L, Sentenza n. 212 del 08/01/2013 (Rv. 624804 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - OBBLIGO DI FEDELTÀ - DIVIETO DI CONCORRENZA - PATTO DI NON CONCORRENZA | Risoluzione unilaterale del patto per volontà del datore di lavoro - Nullità per contrasto con norme imperative - Fondamento.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - OBBLIGO DI FEDELTÀ - DIVIETO DI CONCORRENZA - PATTO DI NON CONCORRENZA
La previsione della risoluzione del patto di non concorrenza rimessa all'arbitrio del datore di lavoro concreta una clausola nulla per contrasto con norme imperative, atteso che la limitazione allo scioglimento dell'attività lavorativa deve essere contenuta - in base a quanto previsto dall'art. 1225 cod. civ., interpretato alla luce degli art. 4 e 35 della carta costituzionale - entro limiti determinati di oggetto, tempo e luogo, e va compensata da un maggior corrispettivo. Ne consegue che non può essere attribuito al datore di lavoro il potere unilaterale di incidere sulla durata temporale del vincolo o di caducare l'attribuzione patrimoniale pattuita.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1225, Cod. Civ. art. 1344, Cod. Civ. art. 1355, Cod. Civ. art. 1373 com. 2, Cod. Civ. art. 2596 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)