Sez. L, Sentenza n. 9491 del 13/06/2003 (Rv. 564226 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - OBBLIGO DI FEDELTÀ - DIVIETO DI CONCORRENZA - PATTO DI NON CONCORRENZA | Risoluzione unilaterale del patto per volontà del datore di lavoro - Nullità per contrasto con norme imperative - Fondamento.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - OBBLIGO DI FEDELTÀ - DIVIETO DI CONCORRENZA - PATTO DI NON CONCORRENZA
La previsione della risoluzione del patto di non concorrenza rimessa all'arbitrio del datore di lavoro concreta una clausola nulla per contrasto con norme imperative. Infatti la limitazione allo svolgimento della attività lavorativa deve essere contenuta - in base a quanto previsto dall'art. 1225 cod. civ., interpretato alla luce degli art. 4 e 35 della carta costituzionale, - entro limiti determinati di oggetto, tempo e luogo e compensata da un corrispettivo di natura altamente retributiva, con la conseguenza che è impossibile attribuire al datore di lavoro il potere unilaterale di incidere sulla durata temporale del vincolo o di caducare l'attribuzione patrimoniale pattuita.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 4, Costituzione art. 35, Cod. Civ. art. 1225, Cod. Civ. art. 1355, Cod. Civ. art. 2596 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1373 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)