Sez. 3, Sentenza n. 1328 del 23/04/1969 (Rv. 340020 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IN GENERE - CONTRATTI CON PRESTAZIONI PERIODICHE - INADEMPIMENTI RELATIVI A PERIODI DIVERSI - VALUTABILITA AUTONOMA - ESPERIBILITA DI AZIONI DISTINTE - SUSSISTENZA - DOMANDE DI CONVALIDA DI SFRATTO PER IL MANCATO PAGAMENTO DI CANONI RELATIVI A PERIODI DIVERSI - LITISPENDENZA - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE.*
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IN GENERE - CONTRATTI CON PRESTAZIONI PERIODICHE - INADEMPIMENTI RELATIVI A PERIODI DIVERSI - VALUTABILITA AUTONOMA - ESPERIBILITA DI AZIONI DISTINTE - SUSSISTENZA - DOMANDE DI CONVALIDA DI SFRATTO PER IL MANCATO PAGAMENTO DI CANONI RELATIVI A PERIODI DIVERSI - LITISPENDENZA - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE.*
Nelle azioni di risoluzione per inadempimento di contratto con prestazioni periodiche, ancorche omogenee, l'inadempimento di prestazioni dovute per un determinato periodo e un fatto oggettivamente distinto e differentemente valutabile rispetto all'inadempimento di prestazioni dovute per un periodo diverso. La differenza sussiste anche se gli inadempimenti, pur essendo relativi allo stesso periodo, attengano ad obbligazioni non coincidenti. Invero, ciascuno di tali fatti puo dare origine ad una diversa Azione di risoluzione, perche in tale categoria di azioni la causa petendi non e costituita dall'inadempimento in senso generico, ma da quel particolare e specifico inadempimento che l'attore deduce a fondamento della sua pretesa risolutoria e che il giudice e tenuto a valutare specificamente sotto il profilo della gravita e dell'importanza in relazione all'interesse dell'altro contraente. Non sussiste, pertanto, litispendenza tra la domanda per convalida di sfratto proposta pel mancato pagamento di una parte del canone (corrispondente a quello indicato nella scrittura registrata) e la domanda per convalida proposta pel mancato pagamento di canoni relativi ad un periodo diverso nonche per la non avvenuta corresponsione delle differenze tra il canone indicato nella scrittura originaria e quello previsto da altra scrittura integrativa.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Proc. Civ. art. 39
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)