Sez. 1, Ordinanza n. 2413 del 10/12/1971 Cc. (dep. 17/01/1972) Rv. 119829 - 01
LIBERTA PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - SCARCERAZIONE - IN GENERE - PER INSUFFICIENZA DI INDIZI - INDIZI SUFFICIENTI - ESTREMI - SEMPLICI SOSPETTI - OBBLIGO DI SCARCERAZIONE.*
LIBERTA PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - SCARCERAZIONE - IN GENERE - PER INSUFFICIENZA DI INDIZI - INDIZI SUFFICIENTI - ESTREMI - SEMPLICI SOSPETTI - OBBLIGO DI SCARCERAZIONE.*
Ai sensi dell'art 269 cod proc pen, in tanto si puo parlare di indizi sufficienti a giustificare la detenzione, in quanto gli elementi probatori acquisiti siano forniti di una certa consistenza, sia pur valutata ai fini del mantenimento dello stato di cattura e non gia ai fini piu vincolanti della condanna. Qualora invece gli elementi probatori a carico non rispondano a tale requisito, valendo solo a dare motivo di sospetto, la scarcerazione non puo essere negata, salvo a sottoporre l'imputato a cauzione o malleveria ovvero ad imporre allo stesso il divieto o l'Obbligo di dimorare in un determinato luogo.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 269 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)