Sez. 1, Sentenza n. 1513 del 23/05/1973 (Rv. 364272 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - PROVE FALSE - DOCUMENTI FALSI - RICONOSCIMENTO DELLA FALSITA - PROVENIENZA DALLA PARTE AVVANTAGGIATA -NECESSITA - CONSULENZA TECNICA - INIDONEITA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - PROVE FALSE - DOCUMENTI FALSI - RICONOSCIMENTO DELLA FALSITA - PROVENIENZA DALLA PARTE AVVANTAGGIATA -NECESSITA - CONSULENZA TECNICA - INIDONEITA.*
Per l'applicazione della norma di cui all'art 395 n 2 cod proc civ, il riconoscimento della falsita della prova deve provenire dalla parte che si sia avvalsa della prova, facendola valere nel giudizio di merito. Non puo attribuirsi efficacia di riconoscimento alla dichiarazione di falsita della consulenza tecnica fatta dal consulente, che non e parte nel giudizio, ma soltanto ausiliario del giudice. (V 1741/70, mass n 347695).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)