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Sez. 1, Sentenza n. 426 del 05/02/1975 (Rv. 373685 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - PROVE FALSE - IN GENERE - FALSITA - NOZIONE.*
Stato
decisa il 1975-02-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/373685-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - PROVE FALSE - IN GENERE - FALSITA - NOZIONE.*

Agli effetti dell'art 395 n 2 cod proc civ (revocazione della sentenza emessa in base a prove false), la falsita, intesa come contrasto con la verita, deve - sia nelle forme del falso materiale, sia in quelle di falso ideologico - inerire alla prova intesa latamente come qualsiasi mezzo o strumento predisposto dalla legge perche il giudice possa, attraverso un'attivita percettiva o induttiva, formarsi un convincimento circa l'esistenza o inesistenza dei fatti rilevanti per la decisione della causa. Occorre che sussista un nesso di causalita fra prova falsa e sentenza e che la falsita venga accertata dal giudice o riconosciuta dalla parte processuale che si e avvalsa delle prove anteriormente alla domanda di revocazione. Il riconoscimento di falsita proveniente dall'autore della prova non e equiparabile al riconoscimento compiuto dalla parte. (V 1513/73, mass n 364272; 2610/53).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)