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Sez. 5 - , Sentenza n. 5135 del 28/02/2017 (Rv. 643237 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - ATTRIBUZIONI E POTERI DEGLI UFFICI I.V.A. - ACCESSI, ISPEZIONI, VERIFICHE - IN GENERE | Dati risultanti da conti correnti bancari - Utilizzabilità - Condizioni - Esercizio di attività d'impresa o di lavoro autonomo - Necessità - Esclusione – Presunzione a favore del fisco - Sussistenza - Prova contraria - Onere a carico del contribuente - Fattispecie.
Stato
decisa il 2017-02-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/643237-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - ATTRIBUZIONI E POTERI DEGLI UFFICI I.V.A. - ACCESSI, ISPEZIONI, VERIFICHE - IN GENERE

L'utilizzazione dei dati acquisiti presso le aziende di credito quali prove presuntive di maggiori ricavi o operazioni imponibili, ai sensi degli artt. 32, comma 1, n. 2, secondo periodo, del d.P.R. n. 600 del 1973 e 51, comma 2, n. 2, del d.P.R. n. 633 del 1972, non è subordinata alla prova che il contribuente eserciti attività d'impresa o di lavoro autonomo, atteso che, ove non sia contestata la legittimità dell'acquisizione dei dati risultanti dai conti correnti bancari, i medesimi possono essere utilizzati sia per dimostrare l'esistenza di un'eventuale attività occulta (impresa, arte o professione), sia per quantificare il reddito da essa ricavato, incombendo al contribuente l'onere di provare che i movimenti bancari che non trovano giustificazione sulla base delle sue dichiarazioni non sono fiscalmente rilevanti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata, che aveva ritenuto valido l'avviso di accertamento emesso sulla base dei dati risultanti da versamenti e prelevamenti su conti correnti bancari dal 1997 al 2001, da cui emergeva, fino a prova contraria, la prosecuzione di un’attività d’impresa che, iniziata già prima del 1997, era cessata solo con la vendita dell’azienda nel 2001, pur non avendo il contribuente dichiarato redditi d’impresa dal 1997 al 2001).

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 32 com. 1 lett. 1 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 51 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)