Sez. 5, Sentenza n. 21132 del 13/10/2011 (Rv. 619581 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - ATTRIBUZIONI E POTERI DEGLI UFFICI I.V.A. - ACCESSI, ISPEZIONI, VERIFICHE - IN GENERE | Dati risultanti da conti correnti bancari - Utilizzabilità - Condizioni - Esercizio di attività d'impresa o di lavoro autonomo - Necessità - Esclusione - Presunzione ex art. 51, secondo comma, n. 2, del d.P.R. n. 633 del 1972 - Applicabilità - Sussistenza - Prova contraria - Onere a carico del contribuente - Fattispecie.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - ATTRIBUZIONI E POTERI DEGLI UFFICI I.V.A. - ACCESSI, ISPEZIONI, VERIFICHE - IN GENERE
In tema di IVA, l'utilizzazione dei dati acquisiti presso le aziende di credito, ai sensi dell'art. 51, secondo comma, n. 2, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, non è subordinata alla prova che il contribuente eserciti attività d'impresa o di lavoro autonomo: infatti, se non viene contestata la legittimità dell'acquisizione dei dati risultanti dai conti correnti bancari, i medesimi possono essere utilizzati sia per dimostrare l'esistenza di un'eventuale attività occulta (impresa, arte o professione), sia per quantificare il reddito ricavato da tale attività, incombendo al contribuente l'onere di dimostrare che i movimenti bancari che non trovano giustificazione sulla base delle sue dichiarazioni non sono fiscalmente rilevanti. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva annullato l'avviso di accertamento emesso sulla base dei dati risultanti da un conto corrente bancario, sul presupposto che il contribuente aveva dimostrato di svolgere attività di lavoratore dipendente senza, però, dare prova alcuna che i movimenti bancari non fossero riferibili ad operazioni imponibili).
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 51 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 54, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)