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Sez. 1, Sentenza n. 6298 del 04/07/1994 (Rv. 487276 - 01)

Procedimento civile - Costituzione delle parti - Ritardata | Convenuto - Contumacia - Attore - Tardiva costituzione - Vizio derivato da tale tardività - Denuncia in appello - Giudice di appello - Dichiarazione della nullità degli atti processuali e della sentenza - Sufficienza - Esclusione - Cancellazione della causa dal ruolo - Pronuncia - Necessità.
Stato
decisa il 1994-07-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/487276-01

Procedimento civile - Costituzione delle parti - Ritardata

In tema di termini assegnati alle parti per la loro costituzione in giudizio, qualora il giudizio di primo grado sia proseguito fino alla sentenza, su istanza dell'attore che, in contumacia del convenuto, siasi tardivamente costituito, il giudice di appello cui sia denunciato il vizio derivato da tale tardività, non può limitarsi a dichiarare la nullità degli atti processuali e della sentenza medesima, ma deve disporre la cancellazione della causa dal ruolo, a causa di detto vizio, incombendo, poi, a chi ha interesse riassumere il giudizio davanti al giudice di primo grado entro il termine stabilito dalla legge e decorrente dal provvedimento di cancellazione emesso dal giudice di appello.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 166 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)