Sez. 3, Sentenza n. 7253 del 02/07/1991 (Rv. 472873 - 01)
Alberghi - Locazione di immobili adibiti ad uso di albergo, pensione e locanda - In genere | Inizio dell'attività alberghiera da parte del conduttore - Natura del rapporto - Locazione - Disciplina ex D.L. 7 febbraio 1985 n. 12 (convertito, con modificazioni, in legge 5 aprile 1985 n. 118) - Applicazione retroattiva - Conseguenza.
Alberghi - Locazione di immobili adibiti ad uso di albergo, pensione e locanda - In genere
L'art. 1 comma nono "septies" del D.L. 7 febbraio 1985 n. 12, convertito, con modificazioni, in legge 5 aprile 1985 n. 118, ai sensi del quale si ha locazione di immobile ad uso alberghiero (come tale assoggettata alla disciplina degli artt. 27-42 della legge 27 luglio 1978 n. 392), e non affitto di azienda, quando l'attività alberghiera sia stata iniziata dal conduttore, opera, a norma del successivo comma nono "octies", anche con riguardo ai rapporti in precedenza costituiti, se siano in atto (pure solo sul piano fattuale) alla data di entrata in vigore di detta legge di conversione (24 aprile 1985). Per tali rapporti, pertanto, la questione della ricorrenza dell'una o dell'altra delle indicate ipotesi contrattuali, ove ancora "sub iudice", resta vincolata allo "ius superveniens", di modo che, in caso di attività alberghiera iniziata dal cessionario, deve essere necessariamente risolta nel senso della locazione, a prescindere da ogni indagine sull'intenzione delle parti contraenti o sull'obiettiva consistenza dei beni dedotti in contratto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1578, Cod. Civ. art. 2562, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 27 CORTE COST., Decreto Legge 07/02/1985 num. 12 art. 1 CORTE COST., Legge 05/04/1985 num. 118 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)