Sez. 3, Sentenza n. 1203 del 19/01/2007 (Rv. 594447 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) | Danno non patrimoniale - Nozione - Ambito - Danno da lesioni inerenti alla persona - Categoria più ampia del solo danno morale soggettivo - Configurabilità - Fondamento costituzionale - Avvenuto riconoscimento con le sentenze nn. 8827 e 8828 del 2003 della Corte di cassazione - Domanda risarcitoria antecedente all'anno 2003 - Riconoscibilità di detta forma di danno - Sussistenza - Condizioni.
RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI)
Il danno subito in conseguenza dell'uccisione del prossimo congiunto, per la definitiva perdita del rapporto parentale, concretandosi nell'interesse all'intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia, nonché all'inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito della famiglia, la cui tutela - alla stregua dei principi sanciti con le sentenze nn. 8827 e 8828 del 2003 della Corte di cassazione - è individuabile negli artt. 2, 29 e 30 Cost., si colloca nell'area del danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 cod. civ. . La relativa domanda, se anteriore al 2003, può essere considerata ricompresa nella richiesta di liquidazione del "danno morale", atteso che con detta espressione si intendeva, fino all'intervento chiarificatore della giurisprudenza di legittimità (con le due suddette sentenze del 2003), il risarcimento di tutto il danno previsto dall'art. 2059 cod. civ., a meno che non risulti la volontà del danneggiato di limitare l'istanza alla liquidazione del solo "danno morale soggettivo".
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Pen. art. 185, Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 29, Costituzione art. 30
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)