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Sez. 3, Sentenza n. 8828 del 31/05/2003 (Rv. 563839 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) | Danno non patrimoniale - Nozione - Ambito - Danno da lesione di valori inerenti alla persona - Categoria più ampia del solo danno morale soggettivo - Configurabilità - Fondamento costituzionale.
Stato
decisa il 2003-05-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/563839-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI)

Nel vigente assetto dell'ordinamento, nel quale assume posizione preminente la Costituzione - che, all'art. 2, riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo -, il danno non patrimoniale deve essere inteso come categoria ampia, comprensiva di ogni ipotesi in cui sia leso un valore inerente alla persona, non esaurendosi esso nel danno morale soggettivo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Costituzione art. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 185, Legge 13/04/1988 num. 117 art. 2 CORTE COST., Legge 31/12/1996 num. 675 art. 29 com. 9, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 44 com. 7 CORTE COST., Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)