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Sez. 3, Sentenza n. 4620 del 11/12/1976 (Rv. 383367 - 01)

AGRICOLTURA - OLIVICOLTURA ED OLII - CONTRIBUTO D'INTEGRAZIONE DEL PREZZO DELL'OLIO - SPETTANZA AL PRODUTTORE DELL'OLIO - NOZIONE DI PRODUTTORE - RIFERIMENTO AL CONTRATTO DI 'GABELLÀ.*
Stato
decisa il 1976-12-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/383367-01

AGRICOLTURA - OLIVICOLTURA ED OLII - CONTRIBUTO D'INTEGRAZIONE DEL PREZZO DELL'OLIO - SPETTANZA AL PRODUTTORE DELL'OLIO - NOZIONE DI PRODUTTORE - RIFERIMENTO AL CONTRATTO DI 'GABELLÀ.*

La integrazione, pari alla differenza tra il prezzo indicativo alla produzione ed il prezzo indicativo di mercato che l'azienda di stato per gli interventi nel mercato agricolo (Aima) deve corrispondere ai produttori di olio, secondo il regolamento della CEE 22 settembre 1966, n 136, integrato dallo stato italiano con norme di attuazione (DL 9 dicembre 1966, n 912, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n 1143), spetta soltanto al 'produttorè, intendendosi per tale, nel contratto di gabella, colui che aliena il raccolto di olive, ricevendo in corrispettivo un determinato quantitativo di olio. (V 2524/74, mass n 370961; (V 2838/59; (Conf 2538/72, mass n 360044).*

Riferimenti normativi: Decreto Legge 09/11/1966 num. 912 art. 3, Decreto Legge 09/11/1966 num. 912 art. 4, Decreto Legge 09/11/1966 num. 912 art. 5, Legge 23/12/1966 num. 1143 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)