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Sez. 1, Sentenza n. 2538 del 25/07/1972 (Rv. 360044 - 01)

AGRICOLTURA - OLIVICOLTURA ED OLII - CONTRIBUTO D'INTEGRAZIONE DEL PREZZO DELL'OLIO - PRODUTTORE DELL'OLIO - NOZIONE - CONTRATTO DÌ GABELLÀ - SPETTANZA DEL CONTRIBUTO - AL COLTIVATORE DELLE OLIVE.*
Stato
decisa il 1972-07-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/360044-01

AGRICOLTURA - OLIVICOLTURA ED OLII - CONTRIBUTO D'INTEGRAZIONE DEL PREZZO DELL'OLIO - PRODUTTORE DELL'OLIO - NOZIONE - CONTRATTO DÌ GABELLÀ - SPETTANZA DEL CONTRIBUTO - AL COLTIVATORE DELLE OLIVE.*

Ai fini dell'attribuzione del contributo d'integrazione del prezzo dell'olio di cui all'art 3 del DL 9 novembre 1966 n 912, deve considerarsi produttore di olio il coltivatore di oliva, che, con la trasformazione delle olive in olio - ottenuta con mezzi propri ovvero con l'ausilio di terzi cessionari delle olive, i quali corrispondono come controprestazione della cessione un determinato quantitativo di olio, immette l'olio al consumo per il conseguimento di un utile. Pertanto, in un contratto cosiddetto di gabella, cessato il contributo spetta al coltivatore delle olive e non a chi procede alla raccolta ed alla trasformazione delle stesse in olio, compensando il produttore con una certa quantita dell'olio ricavato.*

Riferimenti normativi: Legge 09/11/1966 num. 912 art. 3, Legge 23/12/1966 num. 1143 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)