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Sez. 1, Sentenza n. 3130 del 19/12/2014 Cc. (dep. 22/01/2015) Rv. 262060 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Liberazione anticipata speciale - Disposizione favorevole dettata da D.L. non recepita dalla legge di conversione - Vigore ultrattivo rispetto a comportamenti pregressi - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-12-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/262060-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

In tema di benefici penitenziari, la disposizione del decreto-legge non recepita dalla legge di conversione non può ritenersi suscettibile di avere efficacia ultrattiva per i comportamenti pregressi ai quali la stessa collegava effetti favorevoli, in quanto le norme contenute in un D.L. non convertito non hanno attitudine ad inserirsi in un fenomeno successorio quali quelli regolati dall'art. 2 cod. pen. o dall'art. 11, secondo comma, disp.prel.cod.civ. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso l'applicabilità della maggiore detrazione di pena ai fini della liberazione anticipata speciale di condannato per delitti di cui all'art. 4 bis legge 26 luglio 1975, n. 354, avanzata a norma dell'art. 4, comma quarto, D.L. 23 dicembre 2013, n. 146, non convertito dalla legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 10, nella parte relativa all'estensione di tale disciplina di favore anche ai condannati per tali reati).

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 4 bis CORTE COST. PENDENTE, Legge 21/12/2014 num. 10 CORTE COST., Decreto Legge 23/12/2013 num. 146 art. 4, Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 77, Preleggi art. 11 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)