Sez. 1, Sentenza n. 1650 del 22/12/2014 Cc. (dep. 14/01/2015) Rv. 261879 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Liberazione anticipata - Disposizione di favore dettata dall'art. 4 del D.L. n. 146 del 2013 non con convertita in legge e apparentemente vigente al tempo della domanda - Ultrattività - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
In tema di benefici penitenziari, la disposizione di cui all'art. 4 del D.L. 23 dicembre 2013, n. 146, non recepita dalla legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 10, nella parte in cui prevede un trattamento più favorevole per il condannato per uno dei delitti previsti dall'art. 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in relazione ai comportamenti pregressi alla sua pubblicazione, e consistente in una maggiore detrazione di pena ai fini della liberazione anticipata, non ha efficacia ultrattiva, neppure se apparentemente vigente al tempo della domanda di concessione del beneficio, sia perché alla materia in questione, in quanto estranea al diritto penale sostanziale non è applicabile il principio di irretroattività della legge più sfavorevole, sia perché, in generale, le regole attinenti al fenomeno della successione di leggi nel tempo non si attagliano alla vicenda relativa alla sorte delle disposizioni di decreti-legge non recepite nella legge di conversione. (Fattispecie relativa a condannato per il delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen.). (Conf. Sentt. n. 1653 del 2015 e n. 1657 del 2015 non mass.).
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 54 CORTE COST., Legge 21/02/2014 num. 10 CORTE COST., Decreto Legge 23/12/2013 num. 146 art. 4 com. 4, Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 7, Costituzione art. 25, Costituzione art. 77
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)