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Sez. L, Sentenza n. 4358 del 21/07/1979 (Rv. 400877 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETA - REMISSIONE - AZIONE CONTRO UNO SOLO DEI CONDEBITORI IN SOLIDO PER IL PAGAMENTO DELL'INTERO - REMISSIONE TACITA NEI CONFRONTI DEGLI ALTRI CONDEBITORI - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1979-07-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/400877-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETA - REMISSIONE - AZIONE CONTRO UNO SOLO DEI CONDEBITORI IN SOLIDO PER IL PAGAMENTO DELL'INTERO - REMISSIONE TACITA NEI CONFRONTI DEGLI ALTRI CONDEBITORI - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE.*

Dall'Esercizio del diritto, riconosciuto al creditore dall'art 1292 cod civ di agire contro uno dei condebitori in solido per costringerlo a pagare l'intero, non puo desumersi una remissione tacita nei confronti degli altri, potendo questa derivare solo da un comportamento del soggetto titolare del diritto di credito che appaia logicamente incompatibile con il permanere del vincolo obbligatorio. (V 647/66, mass n 321279).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1237, Cod. Civ. art. 1292, Cod. Civ. art. 1301

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)