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Sez. 3, Sentenza n. 920 del 09/02/1980 (Rv. 404357 - 01)

RESPONSABILITA CIVILE - SOLIDARIETA - IN GENERE - SCONTRO DI DUE VEICOLI - PROPOSIZIONE DELL'AZIONE DI RISARCIMENTO INTEGRALE DEL DANNO DA PARTE DEL DANNEGGIATO, UNITAMENTE AL CONDUCENTE D'UNO DEI VEICOLI, CONTRO L'ALTRO CONDUCENTE - RINUNCIA TACITA ALLA SOLIDARIETA - ESCLUSIONE - REMISSIONE DEL DEBITO - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1980-02-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/404357-01

RESPONSABILITA CIVILE - SOLIDARIETA - IN GENERE - SCONTRO DI DUE VEICOLI - PROPOSIZIONE DELL'AZIONE DI RISARCIMENTO INTEGRALE DEL DANNO DA PARTE DEL DANNEGGIATO, UNITAMENTE AL CONDUCENTE D'UNO DEI VEICOLI, CONTRO L'ALTRO CONDUCENTE - RINUNCIA TACITA ALLA SOLIDARIETA - ESCLUSIONE - REMISSIONE DEL DEBITO - SUSSISTENZA.*

Nel caso di incidente stradale determinato dallo scontro tra due autoveicoli, la proposizione dell'Azione giudiziaria, per il conseguimento dell'intero risarcimento, da parte del danneggiato, unitamente ad uno dei conducenti coinvolti nello scontro e con unico difensore, contro il conducente dell'altro veicolo scontratosi non implica rinuncia tacita alla solidarieta, gravante su entrambi i conducenti, riconosciuti corresponsabili dello scontro, risolvendosi in un fatto ne concludente ne univoco e di per se non incompatibile con detto intento, ma da luogo invece a remissione del debito a favore del primo conducente a norma dell'art 1301 cod civ, con conseguente impossibilita per il danneggiato di esigere dal secondo conducente coobbligato l'intero credito, dovendosi da questo detrarre la quota corrispondente al debito rimesso all'altro condebitore. (V 4358/79, mass n 400877; (V 130/78, mass n 389427).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1301, Cod. Civ. art. 1311, Cod. Civ. art. 2055

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)