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Sez. L, Sentenza n. 8070 del 03/11/1987 (Rv. 455739 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - REDDITI DI LAVORO - INTERESSI - NATURA - DECORRENZA.*
Stato
decisa il 1987-11-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/455739-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - REDDITI DI LAVORO - INTERESSI - NATURA - DECORRENZA.*

A norma dell'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ., che ha introdotto un meccanismo di adeguamento che riguarda sia il capitale che l'accessorio e prescinde dalla mora del debitore e dagli atteggiamenti soggettivi del medesimo, gli interessi legali sui crediti di lavoro hanno natura corrispettiva e debbono computarsi, dalla data di scadenza dei singoli crediti (come la rivalutazione di questi), prima sul capitale originario e successivamente sulle frazioni di capitale via via rivalutate, in base agli indici di svalutazione, fino alla pubblicazione della sentenza e non possono invece essere separatamente accordati sull'ammontare originario del credito, come interessi compensativi, e sulla somma aggiuntiva liquidata a titolo di rivalutazione, come interessi moratori, oppure una sola volta sulla somma globale comprensiva della rivalutazione. (Conf 1320/81, mass n 4918, prima parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)