Sez. L, Sentenza n. 688 del 03/02/1989 (Rv. 461745 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - REDDITI DI LAVORO - INTERESSI - NATURA - DECORRENZA.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - REDDITI DI LAVORO - INTERESSI - NATURA - DECORRENZA.*
Il credito di capitale e quello di interessi, previsti dal terzo comma dell'art. 429 cod. proc. civ., costituiscono due entità distinte, aventi specifica ed autonoma funzione, anche se tra loro in rapporto di accessorietà: il credito di lavoro è infatti assistito dalla progressiva rivalutazione commisurata agli indici di svalutazione determinati per la scala mobile dei lavoratori dell'industria, mentre gli interessi costituiscono una prestazione accessoria, periodica e proporzionale, che si aggiunge al capitale per effetto del decorso del tempo, secondo l'aliquota commisurata al tasso legale. Ne consegue che gli interessi legali debbono computarsi non già dalla data della sentenza o della domanda, bensì dalla data di scadenza dei singoli crediti sulle frazioni di capitale, via via rivalutate in base agli indici di svalutazione, fino alla pubblicazione della sentenza e al saldo effettivo, poiché solo così si realizza un effettivo rapporto di accessorietà tra capitale e interessi, con il rispetto del principio di produttività del reddito non goduto e, quindi, un concreto adeguamento del capitale iniziale. (Conf 8070/87, mass n 455739; (Conf 2652/78, mass n 392011).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)