Sez. U, Sentenza n. 1112 del 24/02/1981 (Rv. 411670 - 01)
ARBITRATO - IN GENERE - ARBITRATI RESI OBBLIGATORI O NECESSARI DALLA LEGGE - ILLEGITTIMITA EX ART 24 E 102 COST - ARBITRATI OBBLIGATORI PER VOLONTA DELLE PARTI ED ESCLUSIONE CONTRATTUALE DELL'IMPUGNABILITA DEL LODO PER ERRORES IN IUDICANDO - LEGITTIMITA.*
ARBITRATO - IN GENERE - ARBITRATI RESI OBBLIGATORI O NECESSARI DALLA LEGGE - ILLEGITTIMITA EX ART 24 E 102 COST - ARBITRATI OBBLIGATORI PER VOLONTA DELLE PARTI ED ESCLUSIONE CONTRATTUALE DELL'IMPUGNABILITA DEL LODO PER ERRORES IN IUDICANDO - LEGITTIMITA.*
Come affermato anche dalla Corte costituzionale (sentenze nn 35 del 1958, 2 del 1963 e 127 del 1977), il fondamento dell'arbitrato - alla stregua del congiunto disposto del primo comma dell'art 24 della Costituzione (diritto di agire in giudizio e correlativo Esercizio di esso) e del primo comma dell'art 102 della Costituzione (riserva della funzione giurisdizionale ai giudici ordinari) - risiede unicamente nella libera scelta delle parti. Pertanto, non conformi al dettato costituzionale possono ritenersi solo gli arbitrati resi obbligatori o necessari dalla legge e non anche quelli obbligatori per volonta delle parti, le quali, nello Esercizio dell'autonomia negoziale, ben possono anche escludere, in conformita all'art 829 cod proc civ, l'impugnabilita del lodo per errores in giudicando.*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Costituzione art. 102, Cod. Proc. Civ. art. 806 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 808 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 829 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)