Sez. 1, Sentenza n. 5637 del 08/11/1984 (Rv. 437307 - 01)
ARBITRATO - COMPROMESSO E CLAUSOLA COMPROMISSORIA - CONTROVERSIE ASSOGGETTABILI - EQUITÀ - CONTROVERSIE TRA PRIVATO E P.A. - COMPROMETTIBILITÀ IN ARBITRI - DECISIONE SECONDO EQUITÀ - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
ARBITRATO - COMPROMESSO E CLAUSOLA COMPROMISSORIA - CONTROVERSIE ASSOGGETTABILI - EQUITÀ - CONTROVERSIE TRA PRIVATO E P.A. - COMPROMETTIBILITÀ IN ARBITRI - DECISIONE SECONDO EQUITÀ - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
Allorché la pubblica amministrazione si avvalga, per la realizzazione dei suoi fini, degli strumenti e delle facoltà tipici della privata autonomia negoziale, essa, ferme le regole sul procedimento di formazione e di esplicazione della volontà dell'ente pubblico, e salvi i limiti e i divieti specificamente posti dalla legge anche all'attività di diritto privato della pubblica amministrazione, si pone sullo stesso piano di tutti gli altri soggetti dell'ordinamento, e gode degli stessi diritti e poteri comuni a tali soggetti, ed in tale veste nulla vieta che, nei limiti in cui è consentito il ricorso all'arbitrato a norma dell'art. 806 cod. proc. civ., anche la pubblica amministrazione possa stipulare un compromesso o una clausola compromissoria per arbitrato secondo equità. (V 1112/81, massime nn 411670 e 411671; (Conf 1724/82, mass n 419559).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322, Cod. Proc. Civ. art. 806 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 808 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 822 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)