Sez. 3, Sentenza n. 8497 del 22/04/1999 Ud. (dep. 05/07/1999) Rv. 214222 - 01
GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - ESAME DEI PERITI E DEI CONSULENTI TECNICI | Mancato esame del perito nel dibattimento - Nullità (relativa) - Sussistenza.
GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - ESAME DEI PERITI E DEI CONSULENTI TECNICI
In caso di conferimento di incarico peritale, ove il perito abbia chiesto di poter rispondere con relazione scritta, e la relazione sia stata depositata, ma il perito non sia stato citato per essere esaminato a dibattimento, sussiste violazione degli artt. 508, 511 e 501 c.p.p., perché il perito non è stato esaminato e la difesa non ha potuto porre domande.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 511 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 511 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 508, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 508, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 501, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 501
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)