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Sez. 4, Sentenza n. 1288 del 29/11/2004 Ud. (dep. 19/01/2005) Rv. 230784 - 01

PROCEDIMENTI SPECIALI (Cod. proc. pen. 1988) - GIUDIZIO ABBREVIATO - IN GENERE | Perizia - Esame del perito - Necessità - Mancato esame del perito - Nullità (relativa) - Sussistenza.
Stato
decisa il 2004-11-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/230784-01

PROCEDIMENTI SPECIALI (Cod. proc. pen. 1988) - GIUDIZIO ABBREVIATO - IN GENERE

La disciplina della perizia disposta, nell'esercizio dei suoi poteri officiosi (art. 441, comma quinto, cod. proc. pen.), dal g.u.p. dinanzi al quale venga celebrato il giudizio abbreviato, deve essere conforme a quella prevista per il dibattimento. Ne consegue che, qualora il perito abbia chiesto un termine per il deposito della relazione scritta, al fine di garantire la pienezza del contraddittorio deve essere effettuato l'esame del perito stesso, essendo interesse delle parti fare domande e avere chiarimenti sul contenuto dell'elaborato scritto. (La Corte ha precisato che trattasi di nullità relativa, deducibile nei termini previsti dall'art.182 cod. proc. pen.)

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 182, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 422 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 441 com. 5, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 441 com. 6, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 501, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 508, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 511 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)