Sez. 5 - , Sentenza n. 19450 del 18/09/2020 (Rv. 658872 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE | Processo tributario - Sentenze d’appello – Revocazione – Atto introduttivo – Contenuto – Art. 65 e 67 d.lgs. n. 546/1992 – Richiesta di pronuncia sul merito della controversia – Necessità – Fattispecie
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE
Nel processo tributario, l'atto introduttivo con cui la parte domanda la revocazione della sentenza d'appello ricomprende anche la richiesta di pronuncia sul merito della controversia, quand'anche quest'ultima non sia formulata in modo esplicito. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza della CTR che aveva dichiarato inammissibile il ricorso agenziale in revocazione, non contenente anche l'espressa domanda di pronuncia sul giudizio rescissorio, avendo la parte chiesto la mera revocazione - per errore di fatto - della decisione impugnata).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 53 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 65 com. 2, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 67 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 402 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)