Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 14126 del 01/06/2018 (Rv. 649692 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - DOMANDA - IN GENERE | Sentenza della Corte di cassazione - Domanda di revocazione per errore di fatto - Esposizione dei fatti di causa rilevanti - Necessità - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - DOMANDA - IN GENERE
La domanda di revocazione della sentenza della Corte di cassazione per errore di fatto deve contenere, a pena di inammissibilità, oltre all'indicazione del motivo della revocazione, prescritta dall'art. 398, comma 2, c.p.c., anche l'esposizione dei fatti di causa, richiesta dall'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., al fine di rendere agevole la comprensione della questione controversa e dei profili di censura formulati, in immediato coordinamento con il contenuto della sentenza impugnata. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso ex art. 391 bis c.p.c., evidenziando che l'esposizione dei fatti di causa non può ritenersi validamente effettuata mediante il semplice rinvio al precedente ricorso per cassazione).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 1 lett. 3), Cod. Proc. Civ. art. 398 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 lett. 4)
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)