Sez. 2, Sentenza n. 3968 del 14/12/1968 (Rv. 337522 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO- IN GENERE - IN VIA CAUTELARE - DIRITTI DERIVANTI DAL RAPPORTO- CONSERVAZIONE - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO- IN GENERE - IN VIA CAUTELARE - DIRITTI DERIVANTI DAL RAPPORTO- CONSERVAZIONE - LIMITI.*
La sospensione dal servizio del lavoratore o dell'impiegato, ancorche disposta in via cautelare, per accertare eventuali irregolarita a lui imputabili, non priva il lavoratore o l'impiegato dai diritti che derivano dal perdurare del rapporto. Tale principio puo subire deroga in conseguenza di accordi individuali o per regolamentazione collettiva nel senso di far operare gli effetti rescissori ex tunc, ossia dalla data in cui la sospensione fu disposta sempreche sia accertata successivamente la sussistenza della giusta causa di risoluzione del rapporto. (Conf. 2186-63 1510-61).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2097
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)