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Sez. 3, Sentenza n. 1292 del 29/01/2003 (Rv. 560095 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - PIGIONI, FITTI, CORRISPETTIVI DI LOCAZIONI | Oneri accessori posti a carico del conduttore - Diritto del locatore al rimborso - Prescrizione - Termine ex art. 6 legge n. 841 del 1973 - Applicabilità - Eccezione di illegittimità costituzionale in riferimento agli artt. 3 e 24, Cost. - Manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 2003-01-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/560095-01

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - PIGIONI, FITTI, CORRISPETTIVI DI LOCAZIONI

In tema di locazione di immobili, è manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 6, legge n. 841 del 1973, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24, Cost., nella parte in cui dispone che il credito del locatore per il pagamento degli oneri accessori posti a carico del conduttore (art. 9, legge n. 392 del 1978) si prescrive nel termine di due anni; non sussiste, infatti, una irragionevole disparità di trattamento rispetto alla disciplina stabilita dall'art. 2948, n. 3, cod. civ., che fissa in cinque anni il termine di prescrizione del credito per le pigioni delle case, trattandosi di situazioni non omologhe, in quanto il credito per oneri accessori ha ad oggetto somme di importo variabile in relazione alla concreta erogazione dei servizi e la relativa spesa è confortata da una specifica documentazione, ed, inoltre, la fissazione di un più breve termine di prescrizione è giustificata dall'esigenza di contenere le relative contestazioni in un lasso temporale ragionevolmente breve.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Legge 22/12/1973 num. 841 art. 6, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 9 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2948 n. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)