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Sez. 3, Sentenza n. 11163 del 12/11/1997 (Rv. 509770 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - PIGIONI, FITTI, CORRISPETTIVI DI LOCAZIONI | Oneri accessori posti a carico del conduttore - Ex. art. 9 legge 392 del 1978 - Diritto del locatore al rimborso - Prescrizione - Termine ex. art. 6 legge n. 841 del 1973 - Applicabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 1997-11-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/509770-01

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - PIGIONI, FITTI, CORRISPETTIVI DI LOCAZIONI

Il credito del locatore per il pagamento degli oneri accessori posti a carico del conduttore dall'art. 9 legge 27 luglio 1978 n. 392 si prescrive nel termine di due anni di cui all'art. 6 legge 22 dicembre 1973 n. 841, avendo introdotto tale norma una deroga al principio codicistico della prescrizione quinquennale del canone di locazione e di ogni altro corrispettivo di locazione fissato dall'art. 2948 n. 3 cod. civ.. Ciò non osta l'art. 84 della legge sull'equo canone che, disponendo l'abrogazione di tutte le norme con essa incompatibili, non può essere riferito anche alla disposizione in materia di prescrizione del citato art. 6.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)