Sez. 2, Sentenza n. 5385 del 07/03/2011 (Rv. 617028 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - OGGETTO - DETERMINABILITÀ - IN GENERE | Contratto per il quale è necessaria la forma scritta - Determinabilità dell'oggetto non indicato specificamente - Criteri - Riferimento agli elementi prestabiliti dalle parti nello stesso atto scritto - Necessità - Ricorso al comportamento successivo delle parti - Esclusione.
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - OGGETTO - DETERMINABILITÀ - IN GENERE
L'oggetto del contratto per il quale è necessaria la forma scritta può considerarsi determinabile, benché non indicato specificamente, solo se sia con certezza individuabile in base agli elementi prestabiliti dalle parti nello stesso atto scritto, senza necessità di fare ricorso al comportamento successivo delle parti, dovendosi, quindi, escludere la possibilità di applicazione, per la determinazione dell'oggetto del contratto, della regola ermeneutica stabilita dall'art. 1362, secondo comma, cod. civ., che consente di tenere conto, nella ricerca della comune intenzione dei contraenti, del comportamento di questi successivo alla conclusione del contratto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1346, Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)