Sez. 2, Sentenza n. 18361 del 13/09/2004 (Rv. 577029 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - OGGETTO - DETERMINABILITÀ - IN GENERE | Contratto richiedente come necessaria la forma scritta (nel caso, vendita di bene immobile futuro altrui) - Oggetto non indicato specificamente - Individuabilità in base agli elementi stabiliti dalle parti nell'atto scritto - Necessità - Riferimento al comportamento delle parti successivo alla conclusione del contratto - Irrilevanza.
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - OGGETTO - DETERMINABILITÀ - IN GENERE
L'oggetto del contratto per il quale è necessaria la forma scritta (nel caso, vendita di bene immobile futuro altrui) può considerarsi determinabile, benché non indicato specificamente, solo se sia con certezza individuabile in base agli elementi prestabiliti dalle parti nello stesso atto scritto senza necessità di fare ricorso al comportamento successivo delle parti, dovendosi escludere la possibilità di applicazione, per la determinazione dell'oggetto del contratto, della regola ermeneutica dell'art. 1362, secondo comma, cod. civ., che consente di tener conto, nella ricerca della comune intenzione dei contraenti, del comportamento di questi successivo alla conclusione del contratto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1346, Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1362
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)