Sez. L, Sentenza n. 9130 del 06/06/2003 (Rv. 564027 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE | Prosecuzione dei rapporti di lavoro ex art. 2112 cod. civ. - Presupposti - Violazione dell'obbligo di informazione dell'art. 47 legge n. 428 del 1990 - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE
Nel caso in cui sia stipulato un contratto di affitto d'azienda i rapporti di lavoro in corso proseguono con l'imprenditore cessionario in virtù della previsione dell'art. 2112, cod. civ., salvo che si accerti l'insussistenza dei presupposti per l'applicabilità di detta norma, che non può tuttavia essere ricavata dall'inadempimento dell'obbligo di informazione del sindacato e dal mancato svolgimento della procedura imposta dall'art. 47, legge n. 428 del 1990, in quanto detto inadempimento configura un comportamento che viola l'interesse del destinatario delle informazioni, ossia il sindacato, e che, sussistendone i presupposti, costituisce condotta antisindacale ai sensi dell'art. 28 legge n. 300 del 1970, ma non incide sulla validità del negozio traslativo (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, anche in considerazione della violazione dell'obbligo di consultazione previsto dalla legge n. 428 del 1990, aveva ritenuto proseguito il rapporto di lavoro in virtù di una lettera d'assunzione da parte del cessionari e non ex art. 2112, cod. civ., omettendo di accertare ed esplicitare le ragioni che potessero fare escludere l'applicabilità di quest'ultima norma).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112, Legge 29/12/1990 num. 428 art. 47, Legge 30/05/1970 num. 3000 art. 28
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)