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Sez. L, Sentenza n. 23 del 04/01/2000 (Rv. 532682 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE | Previa informazione delle rappresentanze sindacali e delle associazioni di categoria ai sensi dell'art. 47 legge n. 428 del 1990 - Inosservanza - Conseguenze - Invalidità del negozio traslativo - Esclusione.
Stato
decisa il 2000-01-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/532682-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE

In tema di trasferimento d'azienda ai sensi dell'art. 2112 cod. civ., l'art. 47 legge n. 428 del 1990 prevede una serie di limitazioni all'autonomia privata dell'alienante e dell'acquirente già nella fase precedente il trasferimento, disponendo che, ove detto trasferimento riguardi un'azienda che occupa più di quindici dipendenti, almeno venticinque giorni prima di esso deve darsi comunicazione per iscritto alle rappresentanze sindacali costituite nelle unità produttive interessate, nonché alle rispettive associazioni di categoria; il mancato adempimento dell'obbligo di informazione del sindacato, tuttavia, costituisce comportamento che viola l'interesse del destinatario delle informazioni, ossia il sindacato, ed è pertanto, sussistendone i presupposti, configurabile come condotta antisindacale ai sensi dell'art. 28 legge n. 300 del 1970, ma non incide sulla validità del negozio traslativo, non potendosi configurare l'osservanza delle suddette procedure sindacali alla stregua di un presupposto di legittimità (e quindi di un requisito di validità) del negozio di trasferimento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 28 CORTE COST., Legge 29/12/1990 num. 428 art. 47

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)