Sez. 2, Sentenza n. 767 del 18/04/1962 (Rv. 251225 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - LITISCONSORZIO (INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO) - NECESSARIO - RIVENDICAZIONE - IPOTESI DI LITISCONSORZIO NECESSARIO - DOMANDA DI ADEMPIMENTO DI UN OBBLIGO - ESCLUSIONE - RIVENDICAZIONE DI UN BENE POSSEDUTO- DA PIU SOGGETTI - AZIONE DI RESTITUZIONE DI COSA INDEBITAMENTE RICEVUTA - PARTECIPAZIONE AL GIUDIZIO DI TUTTI I COMPOSSESSORI - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - LITISCONSORZIO (INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO) - NECESSARIO - RIVENDICAZIONE - IPOTESI DI LITISCONSORZIO NECESSARIO - DOMANDA DI ADEMPIMENTO DI UN OBBLIGO - ESCLUSIONE - RIVENDICAZIONE DI UN BENE POSSEDUTO- DA PIU SOGGETTI - AZIONE DI RESTITUZIONE DI COSA INDEBITAMENTE RICEVUTA - PARTECIPAZIONE AL GIUDIZIO DI TUTTI I COMPOSSESSORI - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
Il litisconsorzio necessario ricorre, fuori delle ipotesi espressamente previste dalla legge, quando, in particolare, si invochi la tutela costitutiva, ossia si chieda il mutamento di uno stato o rapporto giuridico, riflettente piu soggetti, per sua natura inscindibile, di modo che se la sentenza non fosse emessa in confronto di tutti tali soggetti, essa non avrebbe alcuna pratica utilita. Quando, invece, si tenda alla dichiarazione o all'attuazione di un Obbligo (e, quindi, anche al rilascio di un bene), la domanda puo essere utilmente proposta da uno solo degli aventi diritto o contro uno solo degli obbligati, in quanto, essendo l'Obbligo per sua natura individuato nella persona di ciascuno degli obbligati e degli aventi diritto, la sentenza avrebbe, in tali casi, sempre il valore di autorizzare il singolo a pretendere per suo conto o di costringerlo a tenere per suo conto una determinata condotta. Pertanto, l'Azione di rivendicazione, importando, se accolta, l'Obbligo del rilascio del bene rivendicato da parte di chi lo possiede illegittimamente, deve ritenersi bene esercitata anche contro uno solo dei compossessori abusivi, in quanto, in tale ipotesi, la sentenza produce l'effetto utile di escludere intanto dal compossesso il convenuto in giudizio. Tale pratica utilita e pure da ammettersi in ordine alla sentenza pronunziata in confronto di uno, fra piu, tenuti alla restituzione della cosa indebitamente ricevuta. (Conf 2245/61, 509/61, 71/61, 3167/59, 2847/58).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 948, Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)