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Sez. 3, Sentenza n. 11073 del 15/07/2003 (Rv. 565104 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - IN GENERE | Azione di ripetizione di indebito oggettivo - Legittimazione passiva esclusiva del soggetto che ha percepito la somma - Onere probatorio - Sull'attore.
Stato
decisa il 2003-07-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/565104-01

PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - IN GENERE

Rispetto alla azione di ripetizione di indebito oggettivo è passivamente legittimato solo il soggetto che ha ricevuto la somma che si assume essere non dovuta, e l'onere della prova dell'insussistenza del debito grava sull'attore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 102, Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)