Sez. 2, Ordinanza n. 1 del 11/01/1971 Cc. (dep. 03/06/1971) Rv. 118159 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - FACOLTA DEL GIUDICE DI APPELLO - IN GENERE - COMPITI ISTITUZIONALI E POTERI DEL GIUDICE D'APPELLO - AMBITO - SEZIONE ISTRUTTORIA - COGNIZIONE - SUPPLEMENTO ISTRUTTORIO - AMMISSIBILITA.*
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - FACOLTA DEL GIUDICE DI APPELLO - IN GENERE - COMPITI ISTITUZIONALI E POTERI DEL GIUDICE D'APPELLO - AMBITO - SEZIONE ISTRUTTORIA - COGNIZIONE - SUPPLEMENTO ISTRUTTORIO - AMMISSIBILITA.*
I compiti istituzionali e i poteri del giudice d'appello non sono limitati ad un Sindacato di legittimita sulla pronunzia e sulla motivazione della sentenza impugnata, ma si estendono non solo alla rivalutazione - nell'ambito della devoluzione - di tutte le risultanze processuali, con facolta di correzione e di sostituzione della motivazione della decisione di primo grado, ma anche, ove occorra (in relazione a richieste ritualmente formulate e nell'Esercizio di poteri discrezionali d'indagine al fine dell'accertamento della verita) all'integrazione del materiale probatorio precedentemente raccoltò possibilita che deve ritenersi consentita particolarmente nella fase istruttoria, in considerazione dei caratteri e delle finalita del relativo procedimento. Pertanto, la cognizione attribuita alla Sezione istruttoria dall'art 387 cod proc pen non e limitata al riesame e alla rivalutazione degli Atti compiuti dal giudice istruttore, ma consente l'espletamento di nuove indagini, se necessarie, per la decisione sull'impugnazionè e la valutazione di tale necessita non e chiesta esclusivamente alla Sezione istruttoria, ma e attribuita anche al pubblico ministero appellante, le cui richieste di supplemento istruttorio devono essere soddisfatte per l'esigenza di raggiungere nella fase istruttoria, anche di appello, quella completezza nella raccolta delle prove, che l'art 370 cod proc pen mira a conseguire.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 387 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)