Sez. 1, Sentenza n. 1096 del 13/07/1982 Cc. (dep. 13/07/1982) Rv. 154590 - 01
ISTRUZIONE PENALE - SENTENZA ISTRUTTORIA - IMPUGNAZIONE - POTERI DEL GIUDICE DI APPELLO - NUOVI ACCERTAMENTI E CONTESTAZIONI - AMMISSIBILITÀ.*
ISTRUZIONE PENALE - SENTENZA ISTRUTTORIA - IMPUGNAZIONE - POTERI DEL GIUDICE DI APPELLO - NUOVI ACCERTAMENTI E CONTESTAZIONI - AMMISSIBILITÀ.*
In caso di appello istruttorio la funzione del giudice di secondo grado, non essendo limitata all'esame critico della decisione impugnata iuxta alligata et probata, impone una rivalutazione integrale della situazione processuale e consente di conseguenza la possibilità di disporre ed espletare nuovi accertamenti, oltre a quella di contestare nuovi fatti o nuovi reati, dal momento che l'appello istruttorio non è soggetto a limiti di indagine. (V mass n 141589; (Conf mass n 137227; (Conf mass n 118159; (Conf mass n 104958).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 387 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 388, Cod. Proc. Pen. art. 399 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)