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Sez. 3, Sentenza n. 8235 del 06/11/1987 (Rv. 455849 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - PLURALITÀ DI DIFENSORI - MANCANZA DI ABILITAZIONE DI TALUNO DI ESSI ALL'ESERCIZIO PROFESSIONALE DINANZI AL GIUDICE ADITO - SOTTOSCRIZIONE DELL'ATTO DI CITAZIONE DA PARTE DI DIFENSORE ABILITATO - SUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1987-11-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/455849-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - PLURALITÀ DI DIFENSORI - MANCANZA DI ABILITAZIONE DI TALUNO DI ESSI ALL'ESERCIZIO PROFESSIONALE DINANZI AL GIUDICE ADITO - SOTTOSCRIZIONE DELL'ATTO DI CITAZIONE DA PARTE DI DIFENSORE ABILITATO - SUFFICIENZA.*

Nell'ipotesi di mandato alle liti conferito a più procuratori, taluno dei quali non abilitato all'Esercizio professionale davanti all'autorità giudiziaria presso la quale pende il processo, non può ritenersi affetto da nullità l'atto di citazione che, pur non essendo firmato nella copia notificata anche dal procuratore abilitato, sia stato però sottoscritto nell'originale dal detto procuratore e dalla copia risulti proveniente con certezza anche da lui, che si sia poi costituito in giudizio. (Conf 5387/80, mass n 409269; (Conf 3432/71, mass n 355012; (Conf 1019/71, mass n 351001; (Conf 64/70, mass n 344731).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 82 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 125, Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 5 CORTE COST., Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)