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Sez. 2, Sentenza n. 64 del 14/01/1970 (Rv. 344731 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - CITAZIONE - SOTTOSCRIZIONE DEL PROCURATORE - MANCANZA NELLA COPIA - NULLITA DELL'ATTO - ESCLUSIONE - CONDIZIONI - MANDATO CONFERITO A PIU PROCURATORI - NON ABILITAZIONE DI TALUNO DI ESSI ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DAVANTI AL GIUDICE ADITO - MANCATA SOTTOSCRIZIONE DELLA COPIA DA PARTE DEL PROCURATORE ABILITATO - NULLITA DELL'ATTO - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1970-01-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/344731-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - CITAZIONE - SOTTOSCRIZIONE DEL PROCURATORE - MANCANZA NELLA COPIA - NULLITA DELL'ATTO - ESCLUSIONE - CONDIZIONI - MANDATO CONFERITO A PIU PROCURATORI - NON ABILITAZIONE DI TALUNO DI ESSI ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DAVANTI AL GIUDICE ADITO - MANCATA SOTTOSCRIZIONE DELLA COPIA DA PARTE DEL PROCURATORE ABILITATO - NULLITA DELL'ATTO - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*

Poiche la disposizione dell'art 125 cod proc civ, secondo cui la copia notificata alla controparte deve essere sottoscritta dal difensore, e destinata a garantire la provenienza dell'atto da persona abilitata a fungere da difensore e munita di mandato, la Mancanza di sottoscrizione nella copia non comporta nullita dell'atto stesso quando sia possibile desumere inequivocabilmente da essa una tale provenienza. Pertanto, nell'ipotesi di mandato conferito a piu procuratori, taluno dei quali non abilitato all'Esercizio professionale davanti all'autorita giudiziaria presso la quale pende il processo, non puo ritenersi affetto da nullita (ne, tanto meno, da inesistenza) l'atto che, pur non firmato nella copia notificata anche dal procuratore abilitato, sia stato pero sottoscritto nell'originale dal detto procuratore e dalla copia risulti proveniente con certezza anche da lui, il quale siasi poi costituito in giudizio. (Conf 3309-68 massima n 336288).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 125

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)