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Sez. 2, Sentenza n. 294 del 16/02/1970 Ud. (dep. 12/09/1970) Rv. 115343 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - MOTIVI -SOTTOSCRIZIONE E AUTENTICAZIONE - PRESENTAZIONE - A MEZZO POSTA - OMESSA AUTENTICAZIONE DELLA SOTTOSCRIZIONE - INAMMISSIBILITA DELL'IMPUGNAZIONE -PROVA DELL'AUTENTICITA DELLA SOTTOSCRIZIONE CON MEZZI EQUIPOLLENTI - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1970-02-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/115343-01

IMPUGNAZIONI PENALI - MOTIVI -SOTTOSCRIZIONE E AUTENTICAZIONE - PRESENTAZIONE - A MEZZO POSTA - OMESSA AUTENTICAZIONE DELLA SOTTOSCRIZIONE - INAMMISSIBILITA DELL'IMPUGNAZIONE -PROVA DELL'AUTENTICITA DELLA SOTTOSCRIZIONE CON MEZZI EQUIPOLLENTI - ESCLUSIONE.*

La sanzione della inammissibilita, conseguente alla omessa autenticazione della sottoscrizione dei motivi di impugnazione, esposti dalle parti private e dai difensori ed inoltrati per posta (art 9 DPR 25 ottobre 1955, n 932 artt 201 comma sesto e 207 cod proc pen), esclude che l'omissione dell'autentica possa essere supplita da pretesi equipollenti il difetto della autenticazione, non permettendo di individuare la paternita e la provenienza dell'atto dal legittimato, toglie alla firma e all'atto stesso ogni valore giuridico processuale per violazione di Forma prescritta ad substantiam actus. D'altro canto, l'esigenza rigorista della legge, che vuole che l'atto contenga in se la prova dell'autografia della firma e dell'autenticita della sua provenienza, non puo essere soddisfatta ab estrinseco, attraverso raffronti di scritture, ispezioni del magistrato o perizie grafiche, per il noto principio che frustra probatur quod probatum non relevat nel senso che, anche se, in ipotesi, attraverso un siffatto procedimento di verifica, potesse stabilirsi la certa provenienza dell'atto stesso dal soggetto abilitato, cio non potrebbe eliminare il vizio formale di origine dell'atto, privo, nel suo contesto, di quella guarentigia intrinseco formale esteriore di ricevibilita, voluta tassativamente ed inderogabilmente dalla legge al tempo stesso della confezione dell'atto. (V 103496, anno 1967).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 207, Legge 21/03/1958 num. 229 art. 3, Cod. Proc. Pen. art. 201 com. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)