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Sez. 1, Sentenza n. 7999 del 26/08/1997 (Rv. 507115 - 01)

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA - IN GENERE | Obbligazione risarcitoria del Fondo di Garanzia - Limiti - Estensione ai casi di assicurazione volontaria - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-08-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/507115-01

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA - IN GENERE

Il Fondo di Garanzia, istituito ai sensi dell'art. 19 della legge n. 990 del 1969, è costituito dai prelievi cui le imprese di assicurazione sono tenute limitatamente ai contratti stipulati con riferimento a danni soggetti ad assicurazione obbligatoria, sicché il suo intervento è circoscritto soltanto a tali ultimi danni, con esclusione dei casi di assicurazione volontaria contratta presso imprese che al momento del sinistro si trovano in stato di liquidazione coatta.

Riferimenti normativi: Legge 24/12/1969 num. 990 art. 19 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)