Sez. 3, Sentenza n. 5709 del 23/03/2004 (Rv. 571389 - 01)
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE DIRETTA NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATO - PROCEDIMENTI CONCORSUALI A CARICO DELL'ASSICURATORE (EFFETTI) | Liquidazione coatta amministrativa dell'impresa assicuratrice - Obbligazione risarcitoria del Fondo di garanzia - Limitazione - Ai danni per i quali l'assicurazione è obbligatoria - Conseguenze.
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE DIRETTA NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATO - PROCEDIMENTI CONCORSUALI A CARICO DELL'ASSICURATORE (EFFETTI)
In caso di liquidazione coatta amministrativa dell'impresa assicuratrice della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore e dei natanti, l'obbligazione risarcitoria del Fondo di Garanzia Vittime della Strada ex art. 19 lett. c) legge 24 dicembre 1969 n. 990 (il quale prevede la copertura da parte del Fondo di Garanzia nei casi di sinistri cagionati da veicolo coperto da polizza facente parte del portafoglio di impresa in liquidazione coatta amministrativa, o che vi venga posta successivamente) è circoscritta alle ipotesi di danni per i quali l'assicurazione è imposta dalla legge. Ne consegue che, ove anteriormente all'entrata in vigore della legge 26 febbraio 1977 n. 39 (la quale ha esteso l'oggetto dell'assicurazione obbligatoria alla responsabilità civile per i danni ai terzi trasportati) il vettore avesse assicurato con polizza facoltativa la propria responsabilità civile per i danni ai terzi trasportati, in caso di liquidazione coatta amministrativa dell'impresa assicuratrice il Fondo di Garanzia non risponde dell'obbligazione risarcitoria.
Riferimenti normativi: Legge 24/12/1969 num. 990 art. 19 CORTE COST., Legge 12/02/1977 num. 26 art. 39
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)