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Sez. 2, Sentenza n. 3143 del 23/05/1984 (Rv. 435192 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - GESTIONE DI AFFARI - IN GENERE - SOLIDARIETÀ - OBBLIGAZIONI DIVISIBILI E INDIVISIBILI - IN GENERE - FATTISPECIE - FABBRICATO APPARTENENTE PER PORZIONI DISTINTE A DUE PROPRIETARI - COMPORTAMENTO TENUTO DA UNO DEI PROPRIETARI, CONSISTENTE NEL CONCEDERE IN LOCAZIONE L'INTERO IMMOBILE E NEL RISCUOTERE L'INTERO CANONE - "NEGOTIORUM GESTIO" - CONFIGURABILITÀ - LIMITI - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1984-05-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/435192-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - GESTIONE DI AFFARI - IN GENERE - SOLIDARIETÀ - OBBLIGAZIONI DIVISIBILI E INDIVISIBILI - IN GENERE - FATTISPECIE - FABBRICATO APPARTENENTE PER PORZIONI DISTINTE A DUE PROPRIETARI - COMPORTAMENTO TENUTO DA UNO DEI PROPRIETARI, CONSISTENTE NEL CONCEDERE IN LOCAZIONE L'INTERO IMMOBILE E NEL RISCUOTERE L'INTERO CANONE - "NEGOTIORUM GESTIO" - CONFIGURABILITÀ - LIMITI - CONSEGUENZE.*

Con riguardo ad un fabbricato appartenente per porzioni distinte a due proprietari, il comportamento dell'uno, consistente nel concedere in locazione l'intero immobile e nel provvedere a riscuoterne il canone, è qualificabile come "negotiorum gestio" di tipo rappresentativo, secondo la previsione degli artt. 2028 e segg. cod. civ., fino a quando il secondo non manifesti, espressamente o tacitamente, il divieto a che altri si ingerisca nel proprio affare, con la conseguenza che, ove intervenga tale divieto, deve riconoscersi a detto secondo proprietario, divenuto anch'egli locatore e creditore del canone (per la parte di sua spettanza) per effetto di quella gestione, il diritto di ottenere direttamente dal locatario il pagamento della quota del canone medesimo, tenendo conto che fra più creditori di una prestazione divisibile non si presume il vincolo di solidarietà.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1292, Cod. Civ. art. 1316, Cod. Civ. art. 1317, Cod. Civ. art. 1571, Cod. Civ. art. 1587, Cod. Civ. art. 2028

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)