Sez. 2, Sentenza n. 9269 del 09/04/2008 (Rv. 602891 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - GESTIONE DI AFFARI - IN GENERE | Requisiti - Spontaneità dell'intervento del gestore nella sfera giuridica altrui - Fattispecie.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - GESTIONE DI AFFARI - IN GENERE
L'elemento caratterizzante della gestione d'affari consiste nella spontaneità dell'intervento del gestore nella sfera giuridica altrui, in assenza di qualsiasi vincolo negoziale o legale. Tale requisito si rinviene non solo quando l'interessato sia nella materiale impossibilità di provvedere alla cura dei propri affari ma anche quando lo stesso non rifiuti, espressamente o tacitamente, tale ingerenza da parte del "negotiorum gestor". (Nella fattispecie, La Corte ha ritenuto esistente la gestione d'affari, nell'amministrazione di un asse ereditario, da parte di un terzo, con l'assenso tacito degli eredi).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 700, Cod. Civ. art. 703, Cod. Civ. art. 709 com. 1, Cod. Civ. art. 2028, Cod. Civ. art. 2030
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)