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Sez. 6, Sentenza n. 43971 del 21/10/2015 Cc. (dep. 30/10/2015) Rv. 264986 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - MISURE COERCITIVE - IN GENERE | Prescrizioni - Inosservanza degli obblighi previsti per la misura cautelare - Condotte delittuose non costituenti formale riduzione delle prescrizioni - Disciplina di cui all'art. 276 cod. proc. pen. - Applicabiltà - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2015-10-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/264986-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - MISURE COERCITIVE - IN GENERE

Nella previsione di cui all'art. 276 cod. proc. pen., relativa alla trasgressione delle prescrizioni inerenti ad una misura cautelare, rientrano, per il principio di tassatività, solo le inosservanze agli obblighi espressamente previsti nel provvediemnto cautelare e non anche ogni condotta, ancorchè costituente reato, genericamente elusiva della finalità perseguita con l'imposizione del provvedimento limitativo della libertà personale. (Fattispecie in cui la Corte, ritenendo irrilevante agli specifici fini previsti dall'art. 276 cod. proc. pen. la circostanza che l'indagato, sottoposto alla misura del divieto di dimora e dell'obbligo di presentazione alla P.G., avesse commesso, senza trasgredire le prescrizioni, il reato previsto dall'art. 73, comma V, d.P.R. n. 309 del 1990, ha precisato che il fatto avrebbe potuto tuttavia assumere rilievo, ex art. 299 cod. proc. pen., per sostituire la misura, atteso l'aggravamento delle esigenze di cautela, fermo restando i limiti posti dall'art. 280, comma secondo, cod. proc. pen.).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 276 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 282, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 283, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 284 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)