Sez. 2, Sentenza n. 2495 del 10/01/2017 Cc. (dep. 18/01/2017) Rv. 269433 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - MISURE COERCITIVE - IN GENERE | Provvedimenti in caso di scarcerazione per decorrenza dei termini - Inosservanza delle prescrizioni previste per la misura cautelare applicata - Condotte delittuose non costituenti formale violazione delle prescrizioni - Ripristino della custodia cautelare ai sensi dell'art. 307, comma secondo, cod. proc. pen. - Esclusione - Applicabilità della disciplina di cui all'art. 299, comma quarto, cod. proc. pen. - Esclusione - Fattispecie.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - MISURE COERCITIVE - IN GENERE
In tema di misure cautelari, nell'ipotesi di applicazione di altra misura a seguito di scarcerazione per decorrenza dei termini ai sensi dell'art. 307 cod. proc. pen., la consumazione di un nuovo reato da parte del soggetto sottoposto a cautela che tuttavia non integri formale trasgressione alle prescrizioni espressamentre previste, non consente, per il principio di tassatività, né il ripristino della custodia cautelare - in quanto l'art. 307, comma secondo, cod. proc. pen. non contempla detta ipotesi - né l'aggravamento della misura in esecuzione - atteso che l'art. 299, comma quarto, cod. proc. pen. non trova applicazione quando si sia verificata la scadenza dei termini di custodia cautelare.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 276 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 307 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)