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Sez. L, Sentenza n. 4693 del 03/11/1977 (Rv. 388291 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - IN GENERE - INTERPRETAZIONE SOGGETTIVA E INTERPRETAZIONE OGGETTIVA - RAPPORTO DI SUBORDINAZIONE LOGICA DI QUEST'ULTIMA RISPETTO ALLA PRIMA - SUSSISTENZA - CRITERIO INTERPRETATIVO EX ART 1371 COD CIV - APPLICABILITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1977-11-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/388291-01

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - IN GENERE - INTERPRETAZIONE SOGGETTIVA E INTERPRETAZIONE OGGETTIVA - RAPPORTO DI SUBORDINAZIONE LOGICA DI QUEST'ULTIMA RISPETTO ALLA PRIMA - SUSSISTENZA - CRITERIO INTERPRETATIVO EX ART 1371 COD CIV - APPLICABILITA - CONDIZIONI.*

Le norme del codice civile sull'interpretazione dei contratti - le quali sono applicabili anche ai contratti collettivi di lavoro che non siano stati eccezionalmente resi efficaci erga omnes con decreti presidenziali emanati su delega della legge 14 luglio 1959, n 741 - debbono essere divise in due gruppi: il primo, che comprende gli artt 1362 - 1365, regola l'interpretazione soggettiva (o storica) del contratto, in quanto tende a porre in luce la concreta intenzione comune delle parti; il secondo, costituito dagli artt 1366 - 1370, disciplina l'interpretazione oggettiva, cosi detta perche tende ad eliminare ambiguita e dubbi. Tra i due gruppi di norme esiste un rapporto di subordinazione logica del secondo al primo, dato che l'interprete puo far ricorso alle regole della interpretazione oggettiva soltanto quando non possa determinare senza dubbiezza la comune volonta delle parti. Ai due gruppi si aggiunge l'art 1371, la cui applicazione, volta a realizzare lo equo contemperamento degli interessi delle parti, e doppiamente subordinata all'accertata insufficienza dei criteri interpretativi contenuti negli articoli che precedono. (Conf 4000/74, mass n 372589).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363, Cod. Civ. art. 1364, Cod. Civ. art. 1365, Cod. Civ. art. 1366, Cod. Civ. art. 1367, Cod. Civ. art. 1368, Cod. Civ. art. 1369, Cod. Civ. art. 1370, Cod. Civ. art. 1371, Legge 14/07/1959 num. 741 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)